Decreto incandidabilità


Il-Parlamento-Italiano2Incandidabilità. Sì a parlamentari e ministri

condannati per mafia, terrorismo, tratta

purchè a meno di 2 anni di carcere

Dunque il decreto. Approvandolo dopo 5 ore di riunione, il 6 dicembre il governo ha fissato i termini per l’incandidabilità al Parlamento italiano ed europeo e a cariche di governo per chi sia stato condannato dalla giustizia italiana in via definitiva (cioè dopo i 3 gradi di giudizio previsti che si concludono in Cassazione). Leggendo il decreto sotto una diversa angolazione (guardando cioè non chi non può, ma chi può candidarsi), ecco che cosa consente. Può candidarsi in politica e magari diventare pure ministro o presidente del Consiglio, chi ha subito una condanna di primo o di secondo grado (in Corte d’Assise o in Corte d’Appello). Inoltre può candidarsi: chi ha subito in via definitiva condanne inferiori ai 2 anni di reclusione per delitti (consumati o tentati) di allarme sociale (mafia, terrorismo, tratta di persone); chi ha subito in via definitiva condanne inferiori ai 2 anni di reclusione per delitti (consumati o tentati) contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, peculato) e per chi ha avuto pene inferiori a 2 anni per delitti non colposi (consumati o tentati) per i quali sia prevista la reclusione non inferiore (nel massimo) a 4 anni. In quest’ultimo caso il decreto si riferisce a tutti i crimini più gravi per i quali è anche possibile applicare la custodia cautelare in carcere.

giudiciQualora arrivi la condanna definitiva per uno dei reati previsti, il mandato parlamentare o di governo, decadrà immediatamente, anche se il condannato è in quel momento presidente del Consiglio.

Non ci si può candidare al Parlamento o a cariche di Governo, nei casi su citati, per un periodo doppio rispetto alla durata della pena accessoria (interdizione temporanea dai pubblici uffici): come dire che il condannato a 4 anni di interdizione dai pubblici uffici dovrà aspettare almeno 8 anni per ricandidarsi. Se tale pena accessoria non viene comminata, per le condanne sopra citate l’incandidabilità sarà di almeno sei anni. Se il delitto è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato, la durata dell’incandidabilità o del divieto di incarichi di Governo è aumentata di un terzo. E l’incandidabilità vale anche nel caso di patteggiamento della pena.

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